Arcieri del Castello
Arcieri del Castello A.S. D.
Via Carducci - Frazione Monasterolo
Peschiera Borromeo - Milano
Comune di Peschiera Borromeo FIARC
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Al Sindaco

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

DENOMINATA

 

ARCIERI DEL CASTELLO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

 

 

TITOLO I

 

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

 

Articolo 1

          E’ costituita l’associazione sportiva dilettantistica denominata:

ARCIERI DEL CASTELLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

o, in breve: “ARCIERI DEL CASTELLO A.S.D..

          L’Associazione, nel gergo arcieristico, e qui di seguito, viene anche indicata con il termine: “Compagnia”.

 

Articolo 2

          L’Associazione ha sede in Peschiera Borromeo, frazione Monasterolo, via Carducci, presso il campo, destinato alla pratica del tiro con l’arco, concesso in gestione dalla Amministrazione Comunale di Peschiera Borromeo, sito tra il complesso scolastico di Monasterolo e il bacino artificiale denominato “Lago Azzurro”.

 

          L’Associazione ha come colore sociale l’arancione e adotta lo stemma qui di seguito descritto:

          ovale in campo arancione, bordato di nero. Al centro tre anelli con cuspide, concatenati tra loro, di colore nero, intersecati da due frecce incrociate, con punta rivolta verso l’alto così colorate: punte grigio argento, aste marroni, impennaggio a strisce bianche e nere. In alto un castello merlato con due torri, di colore grigio argento, con sovrascritto 1994, in nero, al di sopra di esso la scritta FIARC, in blu elettrico. Lungo il bordo, in senso antiorario, la scritta ARCIERI DEL CASTELLO, in colore blu elettrico.

           

Articolo 3

          L’Associazione, apolitica, senza discriminazioni di carattere religioso o di razza, nonché senza fini di lucro, ha per scopo la pratica , la diffusione e la valorizzazione dell’attività sportiva di tiro istintivo e mirato con l’arco nelle specialità caccia, pesca, tiro alla sagoma mobile e fissa, tiro a volo, attraverso:

          a)  la promozione e la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione a gare sportive;

          b)  la promozione di convegni, incontri e manifestazioni di tiro con l’arco nelle suddette specialità;

          c)  ogni altra iniziativa ritenuta dal Consiglio Direttivo valida e idonea a favorire il tiro con l’arco, tramite la promozione di manifestazioni congiunte con altri sport in genere, nonché di attività di socializzazione all’interno della stessa Associazione.

              L’Associazione, al fine dello svolgimento delle attività sopradette, istituirà tutti i servizi ritenuti necessari.

 

Articolo 4

              I soci accettano all’atto della loro ammissione all’Associazione le norme del presente Statuto e quelle della FEDERAZIONE ITALIANA ARCIERI TIRO DI CAMPAGNA (FIARC), alla quale l’Associazione viene affiliata e della quale accetta ed applica lo statuto, i regolamenti e le direttive, nonché quelle di ogni eventuale altra Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportivo riconosciuti dal CONI a cui l’Associazione intendesse affiliarsi.

             

Articolo 5

              l’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria ai sensi degli art. 19 e 28 del presente Statuto.

 

 

TITOLO II

 

SOCI

 

Articolo 6

          Sono soci dell’Associazione tutti coloro che sono ammessi in base alle norme previste dal Regolamento Generale.

         

Articolo 7

            I soci ammessi verranno iscritti, con cognome,  nome e relativo indirizzo e recapito telefonico, in un apposito elenco denominato libro dei soci, redatto e conservato dal Segretario della Compagnia.

          All’atto dell’iscrizione alla compagnia il nuovo socio rilascia autorizzazione liberatoria nei confronti della Compagnia ai fini della conservazione dei propri dati personali e della loro diffusione che comunque si intende limitata ai casi, connessi all’adempimento delle attività istituzionali  della Compagnia, che la richiedano.

 

Articolo 8

          La qualifica di socio cessa per le cause seguenti:

          a)  Dimissioni, che possono essere notificate al Presidente dell’Associazione mediante lettera.

          b)  Mancato rinnovo dell’iscrizione all’inizio dell’anno sociale entro i termini previsti dal Regolamento Generale.

          c)  Radiazione dalla Compagnia ai sensi di quanto riportato nell’art.9.

 

Articolo 9

          I soci sono tenuti ad osservare le clausole del presente Statuto e le norme dei Regolamenti di Compagnia, nonchè le delibere dell’Assemblea e le disposizioni del Consiglio Direttivo, le regole del decoro e dell’onore sportivo.

          Contro gli inadempienti potranno essere adottate sanzioni disciplinari: l’organo competente a giudicare le violazioni degli obblighi di cui sopra è il Consiglio Direttivo in veste di Commissione Disciplinare.

          La Commissione Disciplinare dovrà indire un’istruttoria per la quale dovranno essere incaricati due membri del Consiglio, dopo aver informato il socio del provvedimento in corso a suo carico e dopo averlo invitato ad un incontro di chiarimento. Al termine dell’istruttoria le decisioni della Commissione Disciplinare verranno prese a seguito di una votazione con maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri: esse dovranno essere motivate e messe a verbale.

          Il provvedimento relativo sarà comunicato al socio mediante lettera raccomandata firmata dal Presidente.

         

          Il socio membro del Consiglio Direttivo, responsabile di un’azione che comporti l’avvio di un’istruttoria a suo carico, verrà sospeso dagli incarichi conferitigli in seno al Consiglio per tutta la durata dell’indagine e comunque fino alla publicizzazione della decisione del Consiglio stesso.

         

          I provvedimenti adottabili sono:

     -    l’ammonizione o rimprovero ufficiale, per violazioni delle norme di sicurezza o non osservanza dei divieti riportati nei Regolamenti di Compagnia, oggettivamente verificate e dopo che la violazione sia stata a più riprese contestata verbalmente da parte di uno o più soci;

         

          -    la sospensione per un periodo di tempo commisurato alla gravità della violazione, in caso di:

              a)  danneggiamento colposo di attrezzature o proprietà della Compagnia;

              b)  azione volontarie il cui esito possa comportare ritorni negativi agli interessi della Compagnia o che comunque possano ledere l’immagine della stessa;

              c)  recidività nelle azioni che giustificano la ripetizione di un provvedimento di ammonizione.

              Durante il periodo di sospensione il socio non potrà esercitare i propri diritti in seno alla Compagnia.

 

          -    la radiazione, intesa come espulsione a vita dalla Compagnia.

              Questa misura disciplinare è applicata per gravissime trasgressioni e in particolare:

              a)  azioni dolose verso persone o verso proprietà della Compagnia:

              b)  azioni pubbliche volte a danneggiare gli interessi e l’immagine della compagnia;

              c)  recidività nelle azioni che giustificano la ripetizione di un provvedimento disciplinare di sospensione.

              I soci radiati potranno ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione di cui sopra contro il provvedimento, chiedendo al Consiglio la convocazione di un’Assemblea Straordinaria: questa dovrà essere convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci e dovrà deliberare entro due mesi dal ricorso, con la maggioranza di cui all’art.19.

 

          Il socio membro del Consiglio Direttivo, riconosciuto responsabile di un’azione che comporti il provvedimento di sospensione decadrà automaticamente dagli incarichi conferitigli nel Consiglio e dovrà essere sostituito secondo le modalità di cui all’art. 24 del presente Statuto.

 

 

TITOLO III

 

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

 

Articolo 10

          Le entrate dell’Associazione sono costituite:

          a)  dalle quote associative

b)  dai contributi volontari dei soci

          c)  da contributi di enti pubblici e/o privati destinati al finanziamento delle attività istituzionali di cui all’art.3 del presente statuto.

         

              Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai materiali, dagli impianti e da tutte le attrezzature acquisite a vario titolo dall’Associazione e destinate al perseguimento dei fini istituzionali di cui all’art. 3 del presente Statuto.

          Durante l’intera vita dell’Associazione è fatto esplicito divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, fondi e riserve fra i soci

 

Articolo 11

          Coloro che sono ammessi a far parte dell’Associazione, esclusi i soci onorari, sono tenuti al pagamento delle quote associative.

 

Articolo 12

          L’ammontare delle quote associative viene stabilito dall’Assemblea Ordinaria.

 

Articolo 13

          Le quote associative debbono essere pagate entro la data di inizio dell’anno sociale.

          Le quote sono intrasmissibili, ad eccezione del caso di morte dei soci titolari delle stesse.

 

 

 

           

 

TITOLO IV

 

ORGANI SOCIALI

 

Articolo 14

          Sono Organi Sociali dell’ Associazione:

          -    L’Assemblea dei soci

          -    Il Consiglio Direttivo composto dal Presidente dell’Associazione e dai Consiglieri membri;

          -    Il Collegio dei Revisori dei conti

          Tutte le cariche in seno all’Associazione e ai suoi organi non sono retribuite.

          E’ fatto divieto agli amministratori/consiglieri di percepire emolumenti per il loro specifico incarico.

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA

 

Articolo 15

          L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le delibere da essa adottate in conformità allo Statuto ed ai Regolamenti della Compagnia, vincolano i soci assenti o dissenzienti.

          L’Assemblea può essere convocata in sede Ordinaria o Straordinaria.

 

Articolo 16

          L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio a ciò autorizzato dal Presidente.

          L’Assemblea Straordinaria può essere convocata su richiesta di un terzo dei soci, fatta per iscritto al Presidente, con la specificazione dell’ordine del giorno.

          Gli avvisi di convocazione dell’Assemblea dovranno essere affissi con il relativo ordine del giorno nella bacheca posta all’interno della sede sociale almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea ordinaria e 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea straordinaria.

          Entro gli stessi termini dovrà essere dato avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, della convocazione a tutti i soci.

 

          L’Assemblea si tiene in sede Ordinaria almeno una volta all’anno entro e non oltre 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per :

          -    approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e quello preventivo dell’esercizio in corso;

          -    ratificare le decisioni prese dal Consiglio Direttivo nei casi contemplati dall’art. 24 del presente Statuto.            

          -    deliberare su tutti gli argomenti che il Consiglio Direttivo riterrà utile sottoporre alla sua approvazione;

          -    definire l’ammontare delle quote sociali;

          -    provvedere  alla nomina delle cariche sociali.

          -    decidere sulle eventuali proposte o richieste formulate dai soci aventi diritto al voto, qualora gli argomenti in oggetto vengano presentati al Presidente dell’Assemblea e fatti iscrivere all’ordine del giorno prima dell’apertura della stessa.

 

          L’Assemblea si tiene in sede Straordinaria per:

     -    approvare eventuali modifiche allo Statuto  e ai Regolamenti della Compagnia;

     -    eleggere soci onorari a vita, in riconoscimento di meriti eccezionali, su proposta del Consiglio Direttivo;

     -    ratificare o respingere il provvedimento di radiazione inflitto al socio che faccia ricorso secondo quanto previsto all’art. 9.

     -    decidere sulle controversie sorte fra soci e Associazione qualora non siano state composte secondo quanto previsto all’art. 22.

     -    sciogliere il Consiglio Direttivo e/o revocare il mandato al Presidente: in tal caso l’Assemblea dovrà procedere all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo e/o di un nuovo Presidente nel corso della stessa seduta e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

 

 

 

 

          Articolo 17

          L’Assemblea è composta da tutti i soci maggiorenni che all’atto della convocazione siano in regola con il pagamento delle quote di ammissione o delle quote annuali, come attestato dal libro dei soci.

          Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci aventi diritto al voto possono rappresentare in assemblea, mediante delega scritta e firmata, un numero ci soci assenti che non superi il 2%, arrotondato per eccesso, del numero complessivo dei soci aventi diritto al voto.

          Trascorsi trenta minuti dall’ora fissata per la convocazione il Presidente dell’Assemblea dichiarerà aperta la discussione.

 

Articolo 18

          L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti, fisicamente o per delega, i due terzi dei soci aventi diritto al voto: in caso contrario l’assemblea deve essere nuovamente convocata.

          Nell’avviso di convocazione di cui all’art. 16 potrà essere già fissata la seconda convocazione con un intervallo di almeno un’ora rispetto alla prima.

          In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualora sia presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

          L’Assemblea Ordinaria delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti presenti (50% più uno).

          L’elezione delle cariche è fatta a maggioranza relativa: in caso di eguale numero di voti per più candidati si passerà ad una votazione di ballottaggio.

         

Articolo 19

          L’Assemblea Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti, fisicamente o per delega i due terzi e in seconda convocazione qualora sia presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

          L’Assemblea Straordinaria convocata per deliberare su modifiche dello Statuto e dei Regolamenti , la revoca del mandato al Presidente, lo scioglimento del Consiglio Direttivo e lo scioglimento dell’Associazione è validamente costituita qualora siano comunque presenti, fisicamente o per delega almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

          L’Assemblea Straordinaria delibera in tali casi a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In ogni altro caso delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

         

Articolo 20

          Le assemblee sono presiedute abitualmente dal Segretario della Compagnia e, in sua assenza, dal socio più anziano di compagnia che si dichiari disponibile.

          Il presidente dell’assemblea provvederà alla nomina di un segretario dell’assemblea tra i soci intervenuti, prima dell’apertura della discussione, una volta verificata la validità dell’assemblea stessa.

          Il Segretario dell’Assemblea dovrà redigere verbale di assemblea che dovrà essere firmato dal presidente dell’Assemblea e dal segretario stesso: il verbale dovrà essere conservato a cura del Segretario della Compagnia in un apposito libro dei verbali di assemblea.

          Il verbale di assemblea dovrà essere reso pubblico mediante affissione nella bacheca posta all’interno della sede sociale.

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Articolo 21

          L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente dell’Associazione e da un minimo di cinque Consiglieri membri; il  numero massimo è pari al 10% del numero totale dei soci iscritti nell’anno in corso e comunque non superiore a dieci membri.

          Il Consiglio rimane in carica due anni, i suoi membri sono rieleggibili  e sono eletti con due votazioni distinte; una per il Presidente e una per i Consiglieri.

          Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente dell’Associazione.

.         Il Consiglio designa nel suo seno un Segretario, un Tesoriere e assegna specifici incarichi, a seconda delle necessità operative dell’Associazione, ai restanti Consiglieri.

          Uno dei membri del Consiglio è designato dal Presidente a ricoprire la carica di Vice Presidente.

 

          Le delibere del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei membri e le stesse siano prese a maggioranza dei voti: la votazione può avvenire per appello nominale o per scrutinio segreto, qualora ne venga fatta richiesta da parte di un membro. In caso di parità decide il voto del Presidente.

          Il Consiglio deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi ovvero tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta esplicita richiesta da parte di almeno due consiglieri.

 

          La convocazione del consiglio non è vincolata a particolari formalità purché tutti i consiglieri siano informati per tempo della convocazione.

          Alle riunioni del Consiglio possono partecipare su invito informale dei suoi membri tutti i soci che ricoprono incarichi specifici, ricevuti per delibera del Consiglio stesso; in tal caso il loro voto ha carattere consultivo.

 

Articolo 22

          Il Presidente dell’Associazione è investito dei seguenti poteri:

         

          a)  è il legale rappresentante del Consiglio nei confronti dei terzi e in giudizio; gli è data espressa facoltà di effettuare compromessi e risolvere arbitrati anche con amichevoli accordi;

          b)  rappresenta l’Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni. Nei casi di estrema urgenza ha facoltà di assumere i poteri del Consiglio Direttivo: le delibere così adottate dovranno comunque essere ratificate dal Consiglio alla prima occasione;

          c)  tratta, su mandato del Consiglio Direttivo, con le Autorità governative, amministrative o sportive le questioni di interesse generale dello sport oggetto dell’attività dell’Associazione;

          d) presiede il Consiglio Direttivo, lo convoca ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni tre mesi;

          e)  cura che le delibere dell’Assemblea dei soci vengano recepite in seno agli atti del Consiglio;

          f)  pone attenzione affinché le clausole dello Statuto e le norme dei Regolamenti dell’Associazione vengano rispettati da tutti i soci;

          g)  compie tutti gli atti formali previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti dell’Associazione per i quali è richiesta la sua firma;

          h)  effettua il tentativo di composizione amichevole ogni qual volta sorga una controversia fra uno o più soci e l’Associazione: qualora  l’intervento non giunga a buon fine egli convocherà l’Assemblea Straordinaria che dovrà dirimere il contrasto entro 60 giorni dal suddetto tentativo di composizione.

 

          Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento, con i medesimi poteri, oppure in quelle mansioni a cui venga espressamente delegato.

 

Articolo 23

          Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione dell’Associazione, fatta eccezione di quegli oggetti che il presente Statuto riserva all’Assemblea e al Presidente.

         

          In particolare il Consiglio:

          a)  decide sulle domande di ammissione a socio dell’Associazione;

          b)  provvede al normale andamento dell’Associazione, alla conservazione dei beni in locazione e alla gestione degli impianti, compiendo a tale scopo tutti gli atti necessari ed opportuni;

          c)  emana disposizioni per il funzionamento amministrativo, sportivo e disciplinare dell’Associazione;

          d) provvede alla nomina di commissioni incaricate all’espletamento delle varie mansioni di sua competenza, scegliendone i membri fra  i soci e fissandone le attribuzioni;

          e)  compila i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea ordinaria;

          f)  indice manifestazioni o stabilisce le modalità di partecipazione a manifestazioni congiunte con altre associazioni sportive, per il conseguimento degli scopi di cui all’art. 3.

          g)  delibera accordi e convenzioni con enti, associazioni, amministrazioni, in accordo con gli scopi di cui all’art. 3.

          h)  propone all’Assemblea straordinaria la nomina a socio onorario di coloro ai quali si intende riservare un riconoscimento per meriti eccezionali.

 

          Articolo 24

          Nel caso che uno o più consiglieri vengano a mancare per qualsiasi ragione, il Consiglio verrà reintegrato con i soci che, in occasione dell’elezione delle cariche sociali relative all’esercizio in corso, siano eventualmente risultati primi non eletti; in mancanza di questi, il Consiglio potrà eleggere i sostituti fra i soci.

          In quest’ultimo caso detti soci dovranno essere confermati nella successiva assemblea e decadranno contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti.

          Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea, perché provveda all’elezione dei consiglieri mancanti.

 

          Le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere non sono cumulabili con altre cariche eventualmente previste dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 25

          Tutti i Consiglieri, con l’atto della loro nomina,  di fatto sottoscrivono e accettano di surrogarsi in proprio in tutti gli obblighi assunti verso terzi, per conto dell’Associazione, dai Consiglieri uscenti, sino all’estinzione degli obblighi stessi.

 

 

Articolo 26

          Di ogni seduta consigliare sarà redatto verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario, sarà conservato in apposito Libro dei Verbali del Consiglio, a cura del Segretario della compagnia, a disposizione di  qualunque socio che ne faccia richiesta.

 

 

REVISORI DEI CONTI

 

Articolo 27

          I Revisori dei Conti, in numero di due, vengono eletti dall’Assemblea ordinaria e restano in carica due anni.

          Ad essi spetta il controllo della contabilità dell’Associazione, del bilancio e della presentazione all’Assemblea di un rendiconto scritto: a tal fine il Segretario ed il Tesoriere della Compagnia sono tenuti a mettere a loro disposizione tutti i documenti di cassa disponibili.

          La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere.

          I Revisori dei Conti hanno facoltà di  partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

 

 

TITOLO V

 

SCIOGLIMENTO, DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

Articolo 28

          L’Associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria secondo le modalità di cui all’art. 19.

          In tal caso il patrimonio residuo dell’Associazione dovrà essere devoluto a scopo di beneficienza, ad altro ente, con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

 

Articolo 29

              Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento dell’Associazione valgono lo Statuto ed i Regolamenti della FEDERAZIONE ITALIANA ARCIERI TIRO DI CAMPAGNA (FIARC),  nonché quelle di ogni eventuale altra Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportivo riconosciuti dal CONI a cui l’Associazione intendesse affiliarsi e le vigenti norme di Legge.

 

Articolo 30

          Due copie del presente Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione, nonchè delle successive modifiche, firmati dal Presidente, saranno depositate nell’archivio dell’Associazione, a cura del Segretario dell’Associazione stessa.



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