STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
DENOMINATA
ARCIERI DEL CASTELLO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA
Articolo 1
E’ costituita l’associazione
sportiva dilettantistica denominata:
“ARCIERI
DEL CASTELLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”
o, in breve: “ARCIERI DEL CASTELLO A.S.D.”.
L’Associazione, nel gergo arcieristico,
e qui di seguito, viene anche indicata con il termine: “Compagnia”.
Articolo 2
L’Associazione ha sede in Peschiera
Borromeo, frazione Monasterolo, via Carducci, presso il campo, destinato alla
pratica del tiro con l’arco, concesso in gestione dalla Amministrazione
Comunale di Peschiera Borromeo, sito tra il complesso scolastico di Monasterolo
e il bacino artificiale denominato “Lago Azzurro”.
L’Associazione ha come colore
sociale l’arancione e adotta lo stemma qui di seguito descritto:
ovale in campo arancione, bordato di
nero. Al centro tre anelli con cuspide, concatenati tra loro, di colore nero,
intersecati da due frecce incrociate, con punta rivolta verso l’alto così
colorate: punte grigio argento, aste marroni, impennaggio a strisce bianche e
nere. In alto un castello merlato con due torri, di colore grigio argento, con
sovrascritto 1994, in nero, al di sopra di esso la scritta FIARC, in blu elettrico. Lungo il bordo, in senso
antiorario, la scritta ARCIERI DEL CASTELLO, in colore blu elettrico.
Articolo 3
L’Associazione, apolitica, senza
discriminazioni di carattere religioso o di razza, nonché senza fini di lucro,
ha per scopo la pratica , la diffusione e la valorizzazione dell’attività
sportiva di tiro istintivo e mirato con l’arco nelle specialità caccia, pesca,
tiro alla sagoma mobile e fissa, tiro a volo, attraverso:
a) la promozione e la formazione di
atleti e di squadre per la partecipazione a gare sportive;
b) la promozione di convegni,
incontri e manifestazioni di tiro con l’arco nelle suddette specialità;
c) ogni altra iniziativa ritenuta
dal Consiglio Direttivo valida e idonea a favorire il tiro con l’arco,
tramite la promozione di manifestazioni congiunte con altri sport in genere,
nonché di attività di socializzazione all’interno della stessa Associazione.
L’Associazione, al fine dello
svolgimento delle attività sopradette, istituirà tutti i servizi ritenuti
necessari.
Articolo 4
I soci accettano all’atto della
loro ammissione all’Associazione le norme del presente Statuto e
quelle della FEDERAZIONE ITALIANA ARCIERI TIRO DI CAMPAGNA (FIARC), alla quale
l’Associazione viene affiliata e della quale accetta ed applica lo statuto, i
regolamenti e le direttive, nonché quelle di ogni eventuale altra Federazione
Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportivo riconosciuti dal CONI a cui
l’Associazione intendesse affiliarsi.
Articolo 5
l’Associazione ha durata
illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria
ai sensi degli art. 19 e 28 del presente Statuto.
TITOLO II
SOCI
Articolo 6
Sono soci dell’Associazione tutti
coloro che sono ammessi in base alle norme previste dal Regolamento
Generale.
Articolo 7
I soci ammessi verranno iscritti,
con cognome, nome e relativo indirizzo e recapito telefonico, in un apposito
elenco denominato libro dei soci, redatto e conservato dal Segretario
della Compagnia.
All’atto dell’iscrizione alla
compagnia il nuovo socio rilascia autorizzazione liberatoria nei confronti
della Compagnia ai fini della conservazione dei propri dati personali e della
loro diffusione che comunque si intende limitata ai casi, connessi
all’adempimento delle attività istituzionali della Compagnia, che la
richiedano.
Articolo 8
La qualifica di socio cessa per le
cause seguenti:
a) Dimissioni, che
possono essere notificate al Presidente dell’Associazione mediante
lettera.
b) Mancato rinnovo
dell’iscrizione all’inizio dell’anno sociale entro i termini previsti dal Regolamento
Generale.
c) Radiazione dalla Compagnia
ai sensi di quanto riportato nell’art.9.
Articolo 9
I soci sono tenuti ad osservare le
clausole del presente Statuto e le norme dei Regolamenti di Compagnia,
nonchè le delibere dell’Assemblea e le disposizioni del Consiglio
Direttivo, le regole del decoro e dell’onore sportivo.
Contro gli inadempienti potranno
essere adottate sanzioni disciplinari: l’organo competente a giudicare le
violazioni degli obblighi di cui sopra è il Consiglio Direttivo in veste
di Commissione Disciplinare.
La Commissione Disciplinare
dovrà indire un’istruttoria per la quale dovranno essere incaricati due membri
del Consiglio, dopo aver informato il socio del provvedimento in corso a
suo carico e dopo averlo invitato ad un incontro di chiarimento. Al termine
dell’istruttoria le decisioni della Commissione Disciplinare verranno
prese a seguito di una votazione con maggioranza dei quattro quinti dei suoi
membri: esse dovranno essere motivate e messe a verbale.
Il provvedimento relativo sarà
comunicato al socio mediante lettera raccomandata firmata dal Presidente.
Il socio membro del Consiglio
Direttivo, responsabile di un’azione che comporti l’avvio di un’istruttoria
a suo carico, verrà sospeso dagli incarichi conferitigli in seno al Consiglio
per tutta la durata dell’indagine e comunque fino alla publicizzazione della
decisione del Consiglio stesso.
I provvedimenti adottabili sono:
- l’ammonizione o rimprovero
ufficiale, per violazioni delle norme di sicurezza o non osservanza dei divieti
riportati nei Regolamenti di Compagnia, oggettivamente verificate e dopo
che la violazione sia stata a più riprese contestata verbalmente da parte di
uno o più soci;
- la sospensione per un
periodo di tempo commisurato alla gravità della violazione, in caso di:
a) danneggiamento colposo di
attrezzature o proprietà della Compagnia;
b) azione volontarie il cui
esito possa comportare ritorni negativi agli interessi della Compagnia o che
comunque possano ledere l’immagine della stessa;
c) recidività nelle azioni che
giustificano la ripetizione di un provvedimento di ammonizione.
Durante il periodo di
sospensione il socio non potrà esercitare i propri diritti in
seno alla Compagnia.
- la radiazione, intesa
come espulsione a vita dalla Compagnia.
Questa misura disciplinare è
applicata per gravissime trasgressioni e in particolare:
a) azioni dolose verso persone
o verso proprietà della Compagnia:
b) azioni pubbliche volte a
danneggiare gli interessi e l’immagine della compagnia;
c) recidività nelle azioni che
giustificano la ripetizione di un provvedimento disciplinare di sospensione.
I soci radiati potranno
ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione di cui sopra contro il
provvedimento, chiedendo al Consiglio la convocazione di un’Assemblea
Straordinaria: questa dovrà essere convocata dal Presidente o da
chi ne fa le veci e dovrà deliberare entro due mesi dal ricorso, con la
maggioranza di cui all’art.19.
Il socio membro del Consiglio
Direttivo, riconosciuto responsabile di un’azione che comporti il
provvedimento di sospensione decadrà automaticamente dagli incarichi
conferitigli nel Consiglio e dovrà essere sostituito secondo le modalità
di cui all’art. 24 del presente Statuto.
TITOLO III
ENTRATE E
PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 10
Le entrate dell’Associazione
sono costituite:
a) dalle quote associative
b) dai contributi volontari dei soci
c) da contributi di enti pubblici
e/o privati destinati al finanziamento delle attività istituzionali di cui
all’art.3 del presente statuto.
Il patrimonio
dell’Associazione è costituito dai materiali, dagli impianti e da tutte le
attrezzature acquisite a vario titolo dall’Associazione e destinate al
perseguimento dei fini istituzionali di cui all’art. 3 del presente Statuto.
Durante l’intera vita
dell’Associazione è fatto esplicito divieto di distribuire utili o avanzi di
gestione, fondi e riserve fra i soci
Articolo 11
Coloro che sono ammessi a far parte
dell’Associazione, esclusi i soci onorari, sono tenuti al pagamento delle quote
associative.
Articolo 12
L’ammontare delle quote associative
viene stabilito dall’Assemblea Ordinaria.
Articolo 13
Le quote associative debbono essere
pagate entro la data di inizio dell’anno sociale.
Le quote sono intrasmissibili, ad
eccezione del caso di morte dei soci titolari delle stesse.
TITOLO IV
ORGANI SOCIALI
Articolo 14
Sono Organi Sociali dell’
Associazione:
- L’Assemblea dei
soci
- Il Consiglio Direttivo
composto dal Presidente dell’Associazione e dai Consiglieri
membri;
- Il Collegio dei Revisori
dei conti
Tutte le cariche in seno all’Associazione
e ai suoi organi non sono retribuite.
E’ fatto divieto agli
amministratori/consiglieri di percepire emolumenti per il loro specifico
incarico.
ASSEMBLEA
Articolo 15
L’Assemblea
regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le delibere da essa adottate
in conformità allo Statuto ed ai Regolamenti della Compagnia,
vincolano i soci assenti o dissenzienti.
L’Assemblea può essere convocata in
sede Ordinaria o Straordinaria.
Articolo 16
L’Assemblea è convocata dal Presidente
o, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest’ultimo, da un
membro del Consiglio a ciò autorizzato dal Presidente.
L’Assemblea Straordinaria
può essere convocata su richiesta di un terzo dei soci, fatta per
iscritto al Presidente, con la specificazione dell’ordine del giorno.
Gli avvisi di convocazione
dell’Assemblea dovranno essere affissi con il relativo ordine del giorno nella
bacheca posta all’interno della sede sociale almeno 30 giorni prima di quello
fissato per l’assemblea ordinaria e 15 giorni prima di quello fissato per
l’assemblea straordinaria.
Entro gli stessi termini dovrà
essere dato avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, della convocazione
a tutti i soci.
L’Assemblea si tiene in sede Ordinaria
almeno una volta all’anno entro e non oltre 60 giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale per :
- approvare il bilancio
consuntivo dell’esercizio precedente e quello preventivo dell’esercizio
in corso;
- ratificare le decisioni prese
dal Consiglio Direttivo nei casi contemplati dall’art. 24 del presente Statuto.
- deliberare su tutti gli
argomenti che il Consiglio Direttivo riterrà utile sottoporre alla sua
approvazione;
- definire l’ammontare delle
quote sociali;
- provvedere alla nomina delle
cariche sociali.
- decidere sulle eventuali
proposte o richieste formulate dai soci aventi diritto al voto, qualora gli
argomenti in oggetto vengano presentati al Presidente dell’Assemblea e
fatti iscrivere all’ordine del giorno prima dell’apertura della stessa.
L’Assemblea si tiene in sede Straordinaria
per:
- approvare eventuali modifiche allo Statuto
e ai Regolamenti della Compagnia;
- eleggere soci onorari a vita,
in riconoscimento di meriti eccezionali, su proposta del Consiglio Direttivo;
- ratificare o respingere il
provvedimento di radiazione inflitto al socio che faccia ricorso secondo quanto
previsto all’art. 9.
- decidere sulle controversie sorte
fra soci e Associazione qualora non siano state composte secondo quanto
previsto all’art. 22.
- sciogliere il Consiglio Direttivo
e/o revocare il mandato al Presidente: in tal caso l’Assemblea dovrà
procedere all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo e/o di un nuovo Presidente
nel corso della stessa seduta e secondo le modalità previste dal presente Statuto.
Articolo
17
L’Assemblea è composta
da tutti i soci maggiorenni che all’atto della
convocazione siano in regola con il pagamento delle quote di ammissione o delle
quote annuali, come attestato dal libro dei soci.
Ogni socio ha diritto ad un voto. I
soci aventi diritto al voto possono rappresentare in assemblea, mediante delega
scritta e firmata, un numero ci soci assenti che non superi il 2%, arrotondato
per eccesso, del numero complessivo dei soci aventi diritto al voto.
Trascorsi trenta minuti dall’ora
fissata per la convocazione il Presidente dell’Assemblea dichiarerà
aperta la discussione.
Articolo 18
L’Assemblea Ordinaria
è validamente costituita in prima convocazione qualora siano
presenti, fisicamente o per delega, i due terzi dei soci aventi
diritto al voto: in caso contrario l’assemblea deve essere nuovamente
convocata.
Nell’avviso di convocazione di cui
all’art. 16 potrà essere già fissata la seconda convocazione con un
intervallo di almeno un’ora rispetto alla prima.
In seconda convocazione
l’assemblea è validamente costituita qualora sia presente almeno la metà
più uno dei soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea Ordinaria
delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, a maggioranza
assoluta dei voti presenti (50% più uno).
L’elezione delle
cariche è fatta a maggioranza relativa: in caso di eguale
numero di voti per più candidati si passerà ad una votazione di ballottaggio.
Articolo 19
L’Assemblea Straordinaria,
è validamente costituita in prima convocazione qualora siano
presenti, fisicamente o per delega i due terzi e in seconda
convocazione qualora sia presente almeno la metà più uno
dei soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea Straordinaria convocata
per deliberare su modifiche dello Statuto e dei Regolamenti
, la revoca del mandato al Presidente, lo scioglimento del
Consiglio Direttivo e lo scioglimento dell’Associazione
è validamente costituita qualora siano comunque presenti, fisicamente o per
delega almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea Straordinaria
delibera in tali casi a maggioranza assoluta degli
aventi diritto al voto. In ogni altro caso delibera a maggioranza
assoluta dei votanti.
Articolo 20
Le assemblee sono presiedute
abitualmente dal Segretario della Compagnia e, in sua assenza,
dal socio più anziano di compagnia che si dichiari
disponibile.
Il presidente dell’assemblea
provvederà alla nomina di un segretario dell’assemblea tra i soci intervenuti,
prima dell’apertura della discussione, una volta verificata la validità
dell’assemblea stessa.
Il Segretario dell’Assemblea
dovrà redigere verbale di assemblea che dovrà essere firmato dal presidente
dell’Assemblea e dal segretario stesso: il verbale dovrà essere conservato a
cura del Segretario della Compagnia in un apposito libro dei verbali
di assemblea.
Il verbale di assemblea dovrà
essere reso pubblico mediante affissione nella bacheca posta all’interno della
sede sociale.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 21
L’Associazione è amministrata da un Consiglio
Direttivo composto dal Presidente dell’Associazione
e da un minimo di cinque Consiglieri membri; il numero massimo è
pari al 10% del numero totale dei soci iscritti nell’anno in corso e comunque
non superiore a dieci membri.
Il Consiglio rimane in carica
due anni, i suoi membri sono rieleggibili e sono eletti con due
votazioni distinte; una per il Presidente e una per i Consiglieri.
Presiede le riunioni del Consiglio
Direttivo il Presidente dell’Associazione.
. Il Consiglio designa nel suo
seno un Segretario, un Tesoriere e assegna specifici
incarichi, a seconda delle necessità operative dell’Associazione, ai restanti
Consiglieri.
Uno dei membri del Consiglio è
designato dal Presidente a ricoprire la carica di Vice Presidente.
Le delibere del Consiglio sono
valide quando è presente la maggioranza dei membri e le stesse siano prese a
maggioranza dei voti: la votazione può avvenire per appello nominale o per
scrutinio segreto, qualora ne venga fatta richiesta da parte di un membro. In
caso di parità decide il voto del Presidente.
Il Consiglio deve riunirsi almeno
una volta ogni tre mesi ovvero tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario oppure quando ne sia fatta esplicita richiesta da parte di almeno
due consiglieri.
La convocazione del consiglio non è
vincolata a particolari formalità purché tutti i consiglieri siano informati
per tempo della convocazione.
Alle riunioni del Consiglio possono
partecipare su invito informale dei suoi membri tutti i soci che ricoprono
incarichi specifici, ricevuti per delibera del Consiglio stesso; in tal caso il
loro voto ha carattere consultivo.
Articolo 22
Il Presidente dell’Associazione
è investito dei seguenti poteri:
a) è il legale rappresentante
del Consiglio nei confronti dei terzi e in giudizio; gli è data espressa
facoltà di effettuare compromessi e risolvere arbitrati anche con amichevoli
accordi;
b) rappresenta l’Associazione
nei rapporti interni e in quelli esterni. Nei casi di estrema urgenza ha
facoltà di assumere i poteri del Consiglio Direttivo: le delibere così
adottate dovranno comunque essere ratificate dal Consiglio alla prima
occasione;
c) tratta, su mandato del
Consiglio Direttivo, con le Autorità governative, amministrative o
sportive le questioni di interesse generale dello sport oggetto dell’attività
dell’Associazione;
d) presiede il Consiglio
Direttivo, lo convoca ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque
almeno una volta ogni tre mesi;
e) cura che le delibere dell’Assemblea
dei soci vengano recepite in seno agli atti del Consiglio;
f) pone attenzione affinché le
clausole dello Statuto e le norme dei Regolamenti dell’Associazione
vengano rispettati da tutti i soci;
g) compie tutti gli atti formali
previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti dell’Associazione
per i quali è richiesta la sua firma;
h) effettua il tentativo di
composizione amichevole ogni qual volta sorga una controversia fra uno o più soci
e l’Associazione: qualora l’intervento non giunga a buon fine egli
convocherà l’Assemblea Straordinaria che dovrà dirimere il
contrasto entro 60 giorni dal suddetto tentativo di composizione.
Il Vice Presidente
sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento, con i
medesimi poteri, oppure in quelle mansioni a cui venga espressamente delegato.
Articolo 23
Il Consiglio Direttivo
è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione dell’Associazione,
fatta eccezione di quegli oggetti che il presente Statuto riserva
all’Assemblea e al Presidente.
In particolare il Consiglio:
a) decide sulle domande di
ammissione a socio dell’Associazione;
b) provvede al normale andamento
dell’Associazione, alla conservazione dei beni in locazione e alla gestione
degli impianti, compiendo a tale scopo tutti gli atti necessari ed opportuni;
c) emana disposizioni per il
funzionamento amministrativo, sportivo e disciplinare dell’Associazione;
d) provvede alla nomina di
commissioni incaricate all’espletamento delle varie mansioni di sua competenza,
scegliendone i membri fra i soci e fissandone le attribuzioni;
e) compila i bilanci preventivi e
consuntivi da sottoporre all’assemblea ordinaria;
f) indice manifestazioni o
stabilisce le modalità di partecipazione a manifestazioni congiunte con altre
associazioni sportive, per il conseguimento degli scopi di cui all’art. 3.
g) delibera accordi e convenzioni
con enti, associazioni, amministrazioni, in accordo con gli scopi di cui
all’art. 3.
h) propone all’Assemblea
straordinaria la nomina a socio onorario di coloro ai quali si intende
riservare un riconoscimento per meriti eccezionali.
Articolo
24
Nel caso che uno o più consiglieri
vengano a mancare per qualsiasi ragione, il Consiglio verrà reintegrato
con i soci che, in occasione dell’elezione delle cariche sociali relative
all’esercizio in corso, siano eventualmente risultati primi non eletti; in
mancanza di questi, il Consiglio potrà eleggere i sostituti fra i soci.
In quest’ultimo caso detti soci
dovranno essere confermati nella successiva assemblea e decadranno
contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti.
Qualora venga meno la maggioranza
dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea, perché
provveda all’elezione dei consiglieri mancanti.
Le cariche di Presidente,
Segretario e Tesoriere non sono cumulabili con altre cariche eventualmente
previste dal Consiglio Direttivo.
Articolo 25
Tutti i Consiglieri,
con l’atto della loro nomina, di fatto sottoscrivono e accettano di surrogarsi
in proprio in tutti gli obblighi assunti verso terzi, per conto
dell’Associazione, dai Consiglieri uscenti, sino all’estinzione
degli obblighi stessi.
Articolo 26
Di ogni seduta consigliare sarà
redatto verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario,
sarà conservato in apposito Libro dei Verbali del Consiglio, a
cura del Segretario della compagnia, a disposizione di qualunque socio
che ne faccia richiesta.
REVISORI DEI CONTI
Articolo 27
I Revisori dei Conti,
in numero di due, vengono eletti dall’Assemblea ordinaria e
restano in carica due anni.
Ad essi spetta il controllo della
contabilità dell’Associazione, del bilancio e della presentazione all’Assemblea
di un rendiconto scritto: a tal fine il Segretario ed il Tesoriere
della Compagnia sono tenuti a mettere a loro disposizione tutti i documenti
di cassa disponibili.
La carica di Revisore dei Conti
è incompatibile con quella di Consigliere.
I Revisori dei Conti hanno
facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere
consultivo.
TITOLO V
SCIOGLIMENTO,
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 28
L’Associazione potrà essere sciolta
con deliberazione dell’Assemblea straordinaria secondo le
modalità di cui all’art. 19.
In tal caso il patrimonio residuo
dell’Associazione dovrà essere devoluto a scopo di beneficienza, ad altro
ente, con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, salvo diversa
destinazione imposta dalla Legge.
Articolo 29
Per tutto quanto non previsto
dal presente Statuto o dal Regolamento dell’Associazione valgono
lo Statuto ed i Regolamenti della FEDERAZIONE ITALIANA ARCIERI
TIRO DI CAMPAGNA (FIARC), nonché quelle di ogni eventuale altra Federazione
Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportivo riconosciuti dal CONI a cui
l’Associazione intendesse affiliarsi e le vigenti norme di Legge.
Articolo 30
Due copie del presente Statuto
e dei Regolamenti dell’Associazione, nonchè delle successive modifiche,
firmati dal Presidente, saranno depositate nell’archivio dell’Associazione,
a cura del Segretario dell’Associazione stessa.